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La prova della notifica a mezzo PEC nel processo telematico

La prova della notifica a mezzo PEC nel processo telematico ed ipotesi di nullita'/inesistenza

La prova della notifica a mezzo PEC nel processo telematico

LA PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA A MEZZO PEC  nei giudizi in cui il processo telematico e’ ampiamente operativo deve essere OBBLIGATORIAMENTE GARANTITA ATTRAVERSO IL DEPOSITO DEI DUPLICATI DEI FILE DELLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE E DI AVVENUTA CONSEGNA CON ESTENSIONE EML.

Ai sensi e per gli effetti dell’ art 3 bis della L 53/1994 la notifica PEC “si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio 2005, nr 68, e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 Febbraio n. 68”.

“QUALORA NON SI POSSA PROCEDERE AL DEPOSITO CON MODALITA’ TELEMATICHE DELL’ATTO NOTIFICATO A NORMA DELL’ART 3 BIS L’AVVOCATO ESTRAE COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DEI SUOI ALLEGATI E DELLA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E DI AVVENUTA CONSEGNA E NE ATTESTA LA CONFORMITA’ AI DOCUMENTI INFORMATICI DA CUI SONO TRATTE AI SENSI DELL’ART 23, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 NR 82……..LA MEDESIMA PROCEDURA SI APPLICA IN TUTTI I CASI IN CUI L’AVVOCATO DEBBA FORNIRE PROVA DELLA NOTIFICAZIONE E NON SIA POSSIBILE FORNIRLA CON MODALITA’ TELEMATICHE ( cfr art 9 comma 1-bis – comma 1 ter L53/94)”.

Pertanto, il deposito delle ricevute PEC in formato cartaceo nel fascicolo telematico e’ del tutto marginale rispetto alla procedura tassativamente prevista dal legislatore.

“La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati,  la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e (cfr Art 19- bis, comma 5, del Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 Aprile 2014)”.

Con le sentenze numero 20072 del 2015 e 15035 del 2016 La Suprema Corte di Cassazione ha delineato principi (cfr INESISTENZA DELLA NOTIFICA) poi ripresi analiticamente dalla CORTE DI APPELLO DI TORINO/SEZ. LAVORO, LA QUALE CON LA SENTENZA NR 603 DEL 2016, COSI’ DISPONEVA“L’ART 9 DELLA LEGGE 21. 1.1994 NR 53, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 228/12 E DALLA LEGGE 114/2014 TESTUALMENTE STABILISCE AL COMMA 1 BIS CHE SOLO QUALORA NON SI POSSA PROCEDERE AL DEPOSITO CON  MODALITA’ TELEMATICHE DELL’ATTO NOTIFICATO A NORMA DELL’ART 3-BIS L’AVVOCATO ESTRAE COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, DEI SUOI ALLEGATI E DELLA RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E DI AVVENUTA CONSEGNA E NE ATTESTA LA CONFORMITA’ DI DOCUMENTI INFORMATICI DA CUI SONO TRATTE AI SENSI DELL’ART 23 COMMA 1 DEL DL 7 MARZO 2005 NR 82 ED AL COMMA 1-TER CHE IN TUTTI I CASI IN CUI L’AVVOCATO DEBBA FORNIRE PROVA DELLA NOTIFICA E NON SIA POSSIBILE FORNIRLA CON MDALITA’ TELEMATICHE, PROCEDE AI SENSI DEL COMMA 1 BIS …….LA POSSIBILITA’ DI PROVARE IN MODALITA’ CARTACEA LA NOTIFICA  A MEZZO PEC E’ DEL TUTTO RESIDUALE E TALE IPOTESI NON PUO’ RITENERSI SUSSISTENTE NELLA FATTISPECIE, NON AVENDO PARTE APPELLANTE NEMMENO DEDOTTO CHE L’UFFICIO, PER MOTIVI ECCEZIONALI E CONTINGENTI, NON FOSSE IN GRADO DI ACQUISIRE L’INVIO TELEMATICO DELLA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICA VIA PEC AI SENSI DELL’ART 19 BIS DEL PROVV RESP. DGSIA 16 APRILE 2014…L’ART 11 L 53/1994 SANZIONA CON LA NULLITA’ RILEVABILE ANCHE D’UFFICO”.

Peraltro, ai fini della regolarita’ della notifica a mezzo PEC, diventa interessante esaminare quanto disposto successivamente dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza nr 26705 del 2019: “LA RICEVUTA DI CONSEGNA RILASCIATA DAL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL DESTINATARIO, SEPPUR NON ASSURGA A QUELLA CERTEZZA PUBBLICA PROPRIA DEGLI ATTI FACENTI FEDE FINO A QUERELA DI FALSO, COSTITUISCE DOCUMENTO IDONEO A DIMOSTRARE FINO A PROVA CONTRARIA CHE IL MESSAGGIO INFORMATICO E’ PERVENUTO NELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEL DESTINATARIO”. Orbene  se non vi’ e’ ampia contestazione / disconoscimento relativamente al deposito cartaceo delle ricevute PEC  nulla potra’ essere obiettato in merito alla validita’ formale del detto deposito: infatti ogni notifica a mezzo PEC sara’ da intendere ampiamente perfezionata e documentata ( proprio attraverso le copie cartacee delle ricevute) in virtu’ di quanto precisato nell’ordinanza richiamata. L’atto infatti sara’ ritenuto notificato nel preciso istante in cui vengono generate le ricevute di Accettazione e di Consegna PEC dal gestore di posta elettronica, salvo prova contraria ad opera di chi ne contesta ogni perfezionamento.

Avv. Luigi Mirra

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