In materia di riconoscimento del minore, nato dall’unione di persone non coniugate, uno degli elementi sicuramente piu’ controversi e’ quello dell’attribuzione del cognome.
“In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall’art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione – essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del “prior in tempore” – né il patronimico per il quale parimenti non sussiste alcun“favor” in sé ( Cfr Cass Civ nr 2644/2011)”.
Il cognome rappresenta di fatto un elemento chiave per garantire all’individuo – al pari del nome – una costruzione chiara e precisa della propria identita’ e negli anni si e’ sopraggiunti al principio per cui “il figlio puo’ tranquillamente assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo e sostituendolo a quello della madre”. DIVENTA DI FATTO RILEVANTE ED ASSOLUTAMENTE PRIORITARIO GARANTIRE SEMPRE IL PIENO INTERESSE DEL MINORE, ELEMENTO IMPRESCINDIBILE DA CUI FAR DIPENDERE OGNI EVENTUALE DECISIONE.
“L’organo giurisdizionale deve pertanto aver riguardo al modo più conveniente di individuare l’interesse del minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto sino al momento del riconoscimento ed è chiamato ad emettere, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell’uno o dell’altro genitore un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell’ambito del quale assume rilievo centrale non tanto l’interesse dei genitori, quanto quello del minore ad essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito ( Cfr Cass Civ nr 12640 del 2015)”.
I giudici, pertanto, saranno sempre tenuti a valutare l’interesse del minore rapportandolo in maniera chiara e precisa all’ambiente in cui il piccolo e’ cresciuto, fino al momento dell’effettivo riconoscimento, dando valore assoluto ai tessuti sociali in cui di fatto si trova inserito . Privare o escludere un cognome non dovra’ mai risolversi in una ingiusta privazione di un elemento che ormai contraddistingue il piccolo caratterizzandolo nella sua personalita’ laddove dovra’ esserne sempre garantito ogni superiore interesse individuale.