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Cessione occulta azienda

Cessione occulta di azienda ed azioni a tutela dei creditori

Cessione occulta di azienda

Uno tra i fenomeni piu’ discussi ed, allo stesso tempo, potenzialmente lesivo degli interessi di ogni creditore e’ la cd. CESSIONE OCCULTA DI BENI AZIENDALI, fenomeno tale da pregiudicare irrimediabilmente ogni diritto vantato da terzi perche’ finalizzato a rendere superflua ogni possibile azione nei confronti di chi si avvale di tale sistema.

Nel momento in cui due societa’ procedono in manera del tutto “occulta” al passaggio di beni e /o mezzi senza le formalita’ prescritte dalla Legge allora potrebbe tranquillamente verificarsi quanto teste’ descritto con effetti del tutto pregiudizievoli nei confronti di chi vanta somme: tipico di tali cessioni e’ il vincolo di parentela tra i titolari della societa’ cedente e cessionaria, l’esercizio di attivita’ commerciali del tutto similari con l’utilizzo degli stessi locali e del medesimo personale, il medesimo profilo digitale “social network” etc..

La Suprema Corte nel 2019 ben affermava che “”in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori /deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato (Cass Civ. ordinanza nr 32134/2019)

E non e’ un caso che il Tribunale di Treviso, con la sentenza nr 2395 del 30 Novembre 2018, cosi’ disponeva  “la cessione occulta di azienda puo’ essere provata dal creditore tramite presunzioni ed esclude l’applicabilita’ del criterio formale dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili del cedente di cui all’art. 2560 comma 2 c.c. in favore del cessionario CHE COSI’ RISPONDE IN SOLIDO CON L’ALIENANTE DI TUTTI I DEBITI DELL’AZIENDA CEDUTA.

Pertanto  laddove emergano elementi tali da configurare i presupposti di un’azione illecita volta a ridurre ogni garanzia di chi vanta crediti SARA’ SICURAMENTE ATTIVABILE QUANTO PREVISTO DALL’ART 2043 C.C. IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Avv. Luigi Mirra

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