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Diritto Tributario e Fiscale

La maggior parte dei debiti fiscali (TARSU, TOSAP, IRAP, ICI, IVA, IRPEF, IRES, contributi catastali, contributi previdenziali) vantati dagli enti creditori sono soggetti a prescrizioni e nullità che determinano il loro annullamento. In questi casi è possibile impugnare la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria. Esponi il tuo caso al nostro studio legale che ti dirà se il tuo debito è prescritto o, in caso di mancata prescrizione, se la cartella è impugnabile per vizi di forma. I nostri esperti, in questi casi, si occuperanno di redigere il ricorso, di notificarlo e depositarlo, di presenziare l’udienza e di depositare eventuali documenti e memorie. Il costo del servizio sarà proporzionato al valore del credito vantato nella cartella.

Con il termine contenzioso tributario viene definito l’insieme di procedure e disposizioni che disciplinano il processo tributario, nelle diverse fasi.
Il contenzioso tributario è stato riformato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
È articolato in due autonome e distinte fasi giudizio:
un primo grado, celebrato presso le commissioni tributarie provinciali (CTP) con sede in ogni capoluogo di provincia e un secondo grado – di appello – celebrato presso le commissioni tributarie regionali (CTR) con sedi nei capoluoghi di regione e sezioni distaccate in talune provincie.

Responsabilità medico-professionale

Si considera errore medico una scelta terapeutica non adeguata che procura al paziente un peggioramento della sua situazione clinica, creando un danno.
Questo principio generale, vale sia in caso di intervento chirurgico non eseguito in modo corretto, sia in caso di terapie e somministrazione di farmaci che hanno provocato un danno clinico del paziente.

Il risarcimento va richiesto entro 10 anni, ma ovviamente è buona norma avviare il prima possibile ogni intervento.
Il termine inizia a decorrere non da quando abbiamo avuto consapevolezza della patologia contratta, ma dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del fatto che tale patologia sia stata determinata proprio dagli errori diagnostici o terapeutici del medico che l’ha curata.

E’ necessario raccogliere tutta la documentazione medica relativa alla terapia e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica.
Con la recente riforma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017, n.64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24, è stata introdotta l’azione diretta del soggetto danneggiato entro i limiti del massimale, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private e al sanitario.

Separazioni e divorzi

L’accordo consensuale omologato, o la sentenza giudiziale, stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli, unitamente alle condizioni e all’importo relativo al loro mantenimento a carico del coniuge non affidatario.
Per stabilire il coniuge affidatario è irrilevante l’eventuale dichiarazione di addebito, salvo che questa non sia scaturita per cause che riguardino il rapporto con i figli. In sede di separazione deve essere preferito l’affidamento congiunto, salvo che questo non contrasti con l’interesse dei figli.
Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore che non coabita prevalentemente con la prole deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Con l’affidamento condiviso, ciascun genitore ha l’esercizio della potestà sui figli e deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. In questo caso le decisioni che riguardano i figli, salvo quelle quotidiane, sono adottate da entrambi i genitori.
L’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli, nati o adottati durante il matrimonio, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 L. 898/70).
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in unica soluzione (si parla in questo caso di assegno divorzile una tantum). Il Tribunale si limita a valutare la congruità dell’importo. In tal caso il coniuge beneficiario non potrà proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico (neanche la richiesta di quota della liquidazione dell’ex coniuge).
Per stabilire l’importo o la congruità, i coniugi devono presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni, il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno termina se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze.
Il coniuge al quale non spetta l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano).
Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale.
Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

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