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l'agente e il procacciatore di affari

tratti distintivi della figura dell'agente commerciale e del procacciatore di affari

L’ agente ed il procacciatore d’affari – tratti distintivi

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un orientamento giurisprudenziale abbastanza univoco nel caratterizzare gli elementi che di fatto contraddistinguono la figura tipica  dell’agente commerciale rispetto a quella del mero procacciatore d’affari. Premesso che quest’ultima figura professionale  non e’ cristallizzata in  una disciplina “codicistica” tale da evidenziarne ogni elemento, si assiste sovente a giudizi incentrati sull’analisi di tre elementi chiave:

  • Tempi di collaborazione;
  • Tipologia di fatturazione;
  • Modalita’ di conclusione dei contratti.

Di fatto basta uno di questi fattori per poter determinare l’inquadramento di una fattispecie rispetto ad un’altra (basti pensare che la Corte di Appello di Roma con la sentenza nr 1618 del 2019 ha implicitamente stabilito che “ la continuità più o meno apprezzabile dell’attività, di per sé, è insufficiente a dimostrare il carattere stabile tipico dell’agente”) con conseguenze il piu’ delle volte assolutamente negative per chi,  come le piccole imprese, si avvale dell’operato di terzi per lo sviluppo e la commercializzazione del proprio brand.

“I Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuita’ e la stabilita’ dell’attivita’ dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare le istruzioni ricevute dal proponente MENTRE NEL RAPPORTO DI PROCACCIATORE D’AFFARI SI CONCRETA NELLA PIU’ LIMITATA ATTIVITA’ DI CHI, SENZA VINCOLO DI STABILITA’ ED IN VIA DEL TUTTO EPISODICA, RACCOGLIE LE ORDINAZIONI DEI CLIENTI, TRASMETTENDOLE ALL’IMPRENDITORE DA CUI HA RICEVUTO L’INCARICO DI PROCURARE TALE COMMISSIONI……MENTRE LA PRESTAZIONE DELL’AGENTE E’ STABILE, AVENDO EGLI L’OBBLIGO DI SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEI CONTRATTI, LA PRESTAZIONE DEL PROCACCIATORE E’ OCCASIONALE NEL SENSO CHE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLA SUA INIZIATIVA (Cfr Cass Civ. lavoro sentenza nr 20411/2017)”. Di tale avviso anche la sentenza della Suprema Corte nr 6321 del 2018: “Il rapporto di agenzia viene distinto dal rapporto di procacciamento di affari in relazione alla continuita’ e stabilita’ dell’attivita’ dell’agente, che non si limita a raccogliere episodicamente le ordinazioni dei clienti, ma promuove stabilmente la conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale”.

Attualmente mancando di fatto una disciplina normativa tipica tale da poter dare una corretta definizione relativamente alla figura del procacciatore d’affari bisognera’ sempre tener presente che quest’ultimo non e’ un rappresentante dell’impresa, puo’ operare in zone dove il piu’ delle volte agiscono gli stessi agenti dell’impresa per cui “procaccia” clienti e  ha un interesse unico finalizzato alla riscossione della provvigione maturata.  Non sara’ quasi mai responsabile delle inadempienze del terzo/cliente segnalato e  NON RICEVERA’ MAI ISTRUZIONI ALCUNE AD OPERA DELLA DITTA RELATIVAMENTE ALLA  PUBBLICIZZATA’ DEI PRODOTTI

SOPRATTUTTO NON SARA’ SOGGETTO AD ALCUN VINCOLO TALE DA POTER DELINEARE ANCHE IPOTETICAMENTE UNA LINEA TEMPORANEA OLTRE CUI FAR CESSARE OGNI ATTIVITA’: “La prestazione del Procacciatore e’ occasionale NEL SENSO CHE DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DALLA SUA INIZIATIVA (CFR Cass Civ. nr 13629/2005)”.

Avv. Luigi Mirra

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