Con la Sentenza nr 10378 del 2019 La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ben delineato il principio per cui in caso di omissione del versamento delle ritenute d’acconto ad opera del sostituto d’imposta non operi il principio di solidarieta’ tra le parti ed in particolare l’obbligo in capo al sostituito di pagare quanto non versato.
Secondo la Cassazione il sostituito in sede di riscossione non e’ tenuto in solido al pagamento atteso che la responsabilita’ solidale prevista dall’art 35 DPR 602 e’ espressamente condizionata dalla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Succede spesso che, dopo aver svolto regolare prestazione professionale, ci si ritrovi senza il versamento delle ritenuta ad opera del cliente. Orbene prima dell’intervento chiarificatore della Suprema Corte si correva il rischio – paradossale – di essere “doppiamente” tassati con un pagamento della fattura al netto delle ritenute e, a seguito dell’omesso versamento, con una “condanna” al pagamento delle sanzioni a favore dell’Ente di Riscossione.
Quanto sancito dalla Suprema Corte cristallizza in maniera definitiva la natura del cd “dovere di versamento della ritenuta d’acconto” che di fatto costituisce una AUTONOMA OBBLIGAZIONE rispetto all’ imposta, tale da gravare ESCLUSIVAMENTE sul sostituto d’imposta, come peraltro debitamente previsto dal DPR 600/73, nulla riguardando la persona del sostituito: quest’ultimo non e’ tenuto in solido in sede di riscossione al pagamento atteso che la responsabilita’ solidale e’ espressamente ancorata al presupposto che le ritenute non siano state versate.