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Il consenso informato

Il diritto ad una consapevole autorizzazione al trattamento sanitario proposto (cfr consenso informato) garantisce al terzo/paziente una corretta ed esaustiva valutazione della prestazione medico sanitaria alla quale sara’ sottoposto, relativamente ad interventi chirurgici e/o prestazioni di qualsivoglia natura. Rappresenta di fatto la massima garanzia relativamente al principio delle libera autodeterminazione ovvero della possibilita’ di valutare nella maniera piu’ ampia e trasparente l’operato del personale sanitario presso cui ci si e’ rivolti. L’individuo deve essere messo nelle piu’ ampie condizioni di valutare correttamente la tipologia di trattamento scelto e della prestazione a lui piu’ congeniale.

Il consenso deve essere  strettamente “accordato” alla prestazione sanitaria con cui e’ direttamente (ed indirettamente) collegato, non rifacendosi a moduli e formulari prestampati che tanto sono in uso all’interno di ospedali, cliniche o strutture sanitarie private presenti sul territorio nazionale e locale.  L’omissione nel delineare nella maniera piu’ chiara ogni informazione relativa ai possibili rischi e conseguenze del trattamento a cui il paziente viene sottoposto (anche laddove il trattamento stesso sia eseguito correttamente) LEDE IN MANIERA CHIARA “IL DIRITTO AD ESSERE INFORMATI CORRETTAMENTE” ED IL PRINCIPIO SUPERIORE DELL’ “AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA”.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza nr 8756 del 29 Marzo 2019, ha cosi’ stabilito: “la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni…….Invero, il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione: sia dell’art. 32 Cost., comma 2, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge); sia dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica); sia della L. n. 833 del 1978, art. 33, (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 c.p.)”.

Pertanto, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, qualsivoglia azione di risarcimento del danno relativo a vizi sull’ informazione dei rischi sottesi all’ intervento e/o trattamento sanitario ricevuto  NON SARA’ SEMPRE VINCOLATA AGLI ESITI DEL TRATTAMENTO OGGETTO DI CONTROVERSIA ma potra’ avere anche un percorso del tutto autonomo incentrato sul solo deficit informativo.