Nei contratti di somministrazione – tipici della fornitura di energia, gas, acqua potabile, servizi telefonici etc. – si impone ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza in quanto diversamente saranno configurabili i presupposti per un’azione da inadempienza e contestuale azione del risarcimento del danno.
Come da consolidata giurisprudenza “il pregiudizio derivato all’utente dal mancato utilizzo del servizio richiesto, per un determinato periodo temporale, puo’ integrare una lesione meritevole di ristoro laddove accompagni un pregiudizio suscettibile di valutazione economica”.
Il somministrante, nell’ipotesi di inadempimento ex art . 1460 c.c. per mancata esecuzione della prestazione, SARA’ SEMPRE TENUTO A DIMOSTRARE IL PROPRIO ADEMPIMENTO (CFR CASS CIV 8736/2014) e CHE I FATTI ADDEBITATI NON SIANO RICONDUCIBILI ALLA PROPRIA CONDOTTA. Peraltro se il danno riguarda un esercizio COMMERCIALE che confida nei rapporti con la clientela l’interruzione della linea non puo’ che aver inciso in negativo nei rapporti con la “clientela stessa” ( Trib Firenze sent civ. nr 4543 del 27/11/2007), determinando di fatto una richiesta risarcitoria corposa. Basti pensare che “la valutazione equitativa del lucro cessante – prevista dall’art 2056 cc comma 2 – NON IMPLICA ALCUNA RELEVATIO DELL’ONERE PROBATORIO, relativamente alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il GIUDIZIO DI EQUITA’ SOLO L’ENTITA’ DI QUEL PREGIUDIZIO IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPOSSIBILITA’ O DELLA GRANDE DIFFICOLTA’ DI DIMOSTRARNE L’ESATTA MISURA ( Cass Civ. nr 12812/2016).
Pertanto oltre la prova del titolo e l’esigibilita’ della prestazione – uniti all’inadempimento del debitore/operatore – nulla gravera’ a carico di colui che ha subito il danno essendo ONERE DEL DEBITORE DIMOSTRARNE IL CONTRARIO.