La cd. vendita di “ALIUD PRO ALIO” ovverosia di una vendita di un bene radicalmente diverso rispetto a quello venduto si materializza quando il bene oggetto della compravendita e’ completamente diverso da quello contrattato ovvero quanto e’ assolutamente privo delle caratteristiche funzionali richieste dall’acquirente.
L’AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE CUI DA’ LUOGO LA COMPRAVENDITA CON CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO E’ SVINCOLATA DAI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PREVISTI DALL’ART 1495 CC RIMANENDO DI FATTO SOGGETTA ALL’ORDINARIO TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE (su tutte Cass Civ. 2313/2016). Il termine stesso di prescrizione decorre NON DALLA DATA SI CUI SI E’ VERIFICATA LA COMPRAVENDITA MA BENSI’ ALL’EPOCA DI ACCADIMENTO DEL FATTO LESIVO PER COME OBIETTIVAMENTE PERCEPIBILE E RICONOSCIBILE( CRF CASS CIV. NR 1889/2018).
CON L’AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE, PERTANTO, SI TENDE A RIEQUILIBRARE OGNI RAPPORTO ECONOMICO / PATRIMONIALE TRA LE PARTI ELIMINANDO DI FATTO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO: La PRONUNCIA COSTITUTIVA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO determina il venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni e – per l’effetto – la “restitutio in integrum” delle prestazioni già eseguite.
Peraltro,trattandosi di inadempimento contrattuale, sara’ sempre rilevante il principio per cui chi richiede l’adempimento deve provare soltanto l’esistenza del proprio diritto, con allegazione dell’inadempimento del venditore, mentre il convenuto in giudizio avrà sempre l’onere di dimostrare in maniera cristallina l’avvenuto adempimento di ogni propria obbligazione.